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La Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 19001 e 19166 del 6 luglio 2021 (le quali hanno ad oggetto rispettivamente royalties infragruppo e costi per servizi infragruppo resi alla società controllata), ha confermato che, “dato il diffondersi di operazioni aziendali che nate per la più conveniente allocazione dell’imponibile tra le società associate sono poi sfociate in operazioni elusive”, l’onere della prova in capo al contribuente per le spese infragruppo, e in particolare per le spese di regia, è particolarmente ampio. Infatti, non solo l’onere della prova dell’esistenza e dell’inerenza dei costi incombe sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, ma occorre inoltre che la controllata tragga dal servizio remunerato un’effettiva utilità e che quest’ultima sia “obiettivamente determinabile ed adeguatamente documentata”. In particolare, con riferimento ai costi derivanti da accordi contrattuali e sui servizi prestati dalla controllante (cost sharing agreements), ai fini della deducibilità, non è sufficiente l’esibizione del contratto riguardante le prestazioni di servizi forniti dalla controllante alle controllate e la fatturazione dei corrispettivi, poiché “si tratta di verificare la sostanza aziendale ed economica dell’operazione intervenuta e di metterla a confronto con analoghe operazioni realizzate, in circostanze comparabili, in condizioni di libero mercato tra soggetti indipendenti e di valutarne la conformità a queste e l’utilità obiettiva”.