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Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 28437 del 22 luglio 2021), sussiste violazione del principio del ne bis in idem se, dopo un giudizio di condanna per dichiarazione fraudolenta, vi sia un nuovo procedimento in relazione ad ulteriori fatture per operazioni inesistenti relative alla stessa dichiarazione. Ciò anche in considerazione del fatto che “l’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, che punisce colui il quale emette fatture per operazioni inesistenti, al comma 2 dispone che l’emissione o il rilascio di fatture per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d’imposta si considera come un solo reato. A fortiori, quindi, deve considerarsi unico il reato allorché si utilizzino più fatture per aumentare i costi se la dichiarazione è unica ed è relativa alla stessa imposta ed allo stesso periodo d’imposta”. Nondimeno, secondo la Corte, l’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 prevede un’unica incriminazione per il soggetto che pone in essere una dichiarazione fraudolenta, sia che tale soggetto si avvalga di un solo documento, sia nel caso in cui utilizzi più fatture o altri documenti, dato che il reato non si perfeziona con la semplice registrazione del documento che sarà poi utilizzato, bensì con la dichiarazione riferita a quella specifica intera annualità.