argomento: News del mese - Diritto Tributario
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Secondo l’Agenzia delle Entrate (Risposta ad interpello n. 555 del 2021) un’operazione che, in sede di divisione ereditaria, consiste in una scissione parziale asimmetrica e non proporzionale, non è di per sé elusiva, dato che rappresenta un’operazione “fisiologica” laddove si voglia consentire lo scioglimento di un socio dal vincolo della comunione indivisa in società cui non ha interesse a partecipare, e agli altri soci la prosecuzione autonoma delle attività d’impresa; tuttavia, tali operazioni non devono rientrare in un più complesso disegno unitario finalizzato alla successiva rivendita o donazione delle quote societarie della beneficiaria, volte unicamente a trasformare le eventuali plusvalenze realizzabili sui beni di primo grado (immobili) in capital gains sui beni di secondo grado (quote di partecipazione). In altri termini, l’operazione non può prevedere “la creazione di società “contenitore” non connotate da alcuna operatività, ma deve caratterizzarsi come operazione finalizzata all’esercizio separato delle attività rappresentate, senza sottrazione degli asset al regime dei beni di impresa. Laddove anche una sola delle società risultanti dalla divisione e scissione venisse privata di operatività, l’operazione si tradurrebbe nell’attribuzione al singolo socio di immobili ad uso diretto per il tramite dello schermo societario, ed il risparmio fiscale sarebbe rinvenibile nello spostamento sine die della tassazione delle plusvalenze sui beni stessi”.