<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/09/2021 - Responsabilità tributaria del cessionario di ramo di azienda.

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione ha delineato ulteriormente, nell’ordinanza n. 18117 del 24 giugno 2021, la nozione di responsabilità del cessionario di un ramo di azienda ai fini dell’articolo 14 del D. Lgs. n. 472/1997. Secondo la Corte, infatti, qualora non sia ceduta un’intera azienda, ma unicamente un ramo della stessa, il cessionario risponde unicamente dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori, ma a condizione che questi siano inerenti alla gestione del ramo d’azienda ceduto. Infatti, la Corte ha stabilito che “in caso di cessione di ramo d’azienda, l’acquirente, pur in presenza di una contabilità unitaria, risponde, a norma dell’art. 2560 cod. civ., dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori, a condizione, però, che siano “inerenti” alla gestione del ramo d’azienda ceduto […]. Il medesimo concetto di “inerenza” deve caratterizzare l’obbligazione tributaria, di cui deve rispondere in solido anche il cessionario di ramo d’azienda, per le violazioni commesse nel triennio a decorrere dalla data di trasferimento del ramo stesso. La responsabilità del cessionario deve fondarsi, dunque, sull’inerenza del debito al compendio acquistato, sicché essa non opera per quelle obbligazioni pecuniarie che siano riconducibili ad altro ramo aziendale rimasto di proprietà del cedente”, e che “sarà onere del cessionario dimostrare la non inerenza del debito al ramo aziendale acquistato”.