argomento: News del mese - Diritto Tributario
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Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 25765 del 7 luglio 2021), può considerarsi società schermo solo quella che, proprio per il tramite dell’interposizione fittizia, determina un’elusione della normativa tributaria in grado di generare un vantaggio fiscale, ovverosia quella società utilizzata quale “scudo” per ottenere un’evasione o un’elusione fiscale altrimenti non ottenibile. Tuttavia, così non avviene se, come nel caso sottoposto all’esame della Corte, l’imprenditore non ha utilizzato lo schermo societario per usufruire di un bene (un’imbarcazione) esclusivamente a titolo personale, ma tale bene è stato noleggiato prevalentemente a clienti terzi, rispettandone i requisiti (affidamento ad un broker; pubblicizzazione e negoziazione effettiva del servizio con i terzi anche in caso di non conclusione dell’accordo, etc.). Il noleggio a terzi è pertanto il dato discriminante, che permette l’ammissione al beneficio, e nel caso di società, che rappresenta il caso in esame, l’utilizzo da parte del socio alle stesse condizioni riservate ai terzi.