argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione con sentenza n. 306775 del 5 agosto 2021, intervenuta sul caso di un mancato versamento IVA per crisi di liquidità e successivo investimento delle somme non versate in azienda per il proseguimento dell’attività, ha ribadito che in caso di omesso versamento dell’imposta dovuto a crisi di liquidità, per scongiurare la volontarietà della condotta è necessario dimostrare che l’inadempimento dipende da fatti non imputabili all’imprenditore. Quindi, solo la forza maggiore, un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, può escludere la responsabilità del soggetto, ma non può ricollegarsi ad un’azione o omissione cosciente e volontaria. Pertanto, relativamente al caso di specie, la Corte ha affermato che tale illecito è punibile a titolo di dolo eventuale poiché il soggetto, pur avendo incassato l’IVA, sceglie volontariamente e coscientemente di non accantonare le somme in possesso al fine di adempiere agli obblighi fiscali, ma di utilizzare le stesse per autofinanziarsi, accettando il rischio di divenire inadempiente nei confronti del fisco.