<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/09/2021 - IMU: il soggetto passivo in caso di risoluzione del contratto di leasing è la stessa società di leasing anche se il bene non viene restituito nell’immediato.

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Suprema corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20977/2021 si è espressa in ordine all’individuazione del soggetto passivo in caso di risoluzione del leasing immobiliare.

Con l’ordinanza in commento gli Ermellini hanno sancito che in caso di risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva dell’IMU torna in capo alla società di leasing anche se il bene non è stato ancora restituito. La norma di riferimento è l’articolo 9 del Dlgs 23/2011 il quale prevede che per gli immobili concessi in locazione finanziaria il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto. Il punto focale è l’interpretazione del periodo contrattuale. Gli Ermellini, con l’ordinanza in oggetto, hanno chiarito che il legislatore con l’articolo 9 prima citato ha voluto dare rilievo al rapporto contrattuale e alla sua durata e non, invece, alla mera detenzione del bene. A rinforzare questa interpretazione, i giudici ricordano che anche nel caso in cui l’immobile sia ancora da costruire la norma individua nel locatario il soggetto passivo, circostanza che prescinde dal fatto che il locatario abbia preso o meno possesso del bene. Il principio quindi affermato dai giudici è che «con la risoluzione del contratto di leasing, ai fini tributari, non sopravvive alcun effetto contrattuale, in quanto la causa del finanziamento viene meno, non vi è possibilità di riscatto e soprattutto la mera detenzione senza titolo risulta priva di effetti ai fini tributari».