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La Cassazione con la sentenza n. 20434/2021 ha stabilito che l’amministrazione finanziare nel caso in cui contesti al contribuente l’emissione di fatture soggettivamente inesistenti, anche inserite all’interno di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche in maniera presuntiva, in base a elementi specifici e presuntivi la consapevolezza del destinatario che l’operazione era inserita in una frode fiscale. La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata ribadendo che: «in tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi».