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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 32889 del 6 settembre 2021 (ud. 29 aprile 2021), ha ribadito come la fattispecie di lottizzazione abusiva sia “reato progressivo nell’evento che giunge a compimento solo con l’ultimazione delle costruzioni, sicché anche quando le attività di edificazione siano portate a termine da persone diverse da quelle che hanno proceduto alla lottizzazione, la permanenza cessa solo quando l’intero programma di lottizzazione viene attuato e cioè all’epoca di ultimazione della ultima opera, sia essa una costruzione abusiva o un’urbanizzazione primaria o secondaria; conseguentemente solo da tale momento può computarsi il termine necessario per la prescrizione del reato” [ex multis Cass. Pen. Sez. 3, n. 48346/2017]. La Suprema Corte ha dunque evidenziato la natura di reato permanente della contravvenzione di lottizzazione abusiva che viene a perfezionarsi con il compimento dell’ultimo atto lottizzatorio che, nel caso di lottizzazione meramente negoziale, è normalmente rappresentato dall’ultimo atto di vendita e, nella lottizzazione materiale, dall’ultima opera materiale realizzata.