Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

05/10/2021 - La responsabilità dei sindaci deve tenere conto del contributo causale di ciascuno

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con sentenza del 6 settembre 2021, n. 24045, ha affrontato il tema della responsabilità del collegio sindacale per danni arrecati alla società, ripercorrendo i principi che regolano la responsabilità solidale ex art. 2407, comma 2, c.c. In particolare, i sindaci oltre ad avere una responsabilità esclusiva che comporta un risarcimento dei danni imputabili al mancato o negligente adempimento dei propri doveri, hanno una responsabilità concorrente con gli amministratori che, a seguito del compimento di atti di mala gestio, hanno arrecato un danno alla società, causato altresì dalla mancata vigilanza del collegio sindacale sull’operato degli amministratori. Sul punto la Suprema Corte precisa che la valutazione della sussistenza del nesso di causalità tra l’inadempimento degli amministratori ed il danno arrecato deve essere operata alla luce delle azioni intraprese dai sindaci stessi per ridurre o attenuare il pericolo di danno. Nello specifico, i sindaci che vogliono evitare un’azione di responsabilità nei propri confronti, nel caso in cui sia stato compiuto un atto di mala gestio dagli amministratori, devono verbalizzare il proprio dissenso rispetto alle deliberazioni del collegio sindacale nel libro dei verbali del collegio sindacale, chiedere notizie e chiarimenti all’organo amministrativo in relazione alle operazioni sociali che vengono poste in essere, procedere ad atti di ispezione e controllo, partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione e all’assemblea dei soci facendo rilevare il proprio dissenso, impugnare eventuali deliberazioni nulle o annullabili e, infine, presentare denuncia al tribunale, come disciplinata dall’art. 2409 c.c. È pertanto necessario, ai fini dell’esonero dalla responsabilità, che il sindaco eserciti tutti i poteri istruttori e impeditivi che la legge gli affida.