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Il Tribunale di Milano, con sentenza del 23 ottobre 2020, n. 6624, ha affermato che l’opposizione dei creditori al progetto di scissione non può essere giustificata da una generica riduzione della garanzia patrimoniale, essendo necessaria la prova del pregiudizio arrecato dall’operazione al proprio credito. In particolare, il Tribunale di Milano ha sottolineato come in sede di opposizione alla scissione il creditore debba «[…] fornire elementi idonei a sostenere l’esistenza di una effettiva probabilità che l’operazione […] possa arrecare un pregiudizio, non necessariamente attuale ma anche solo potenziale, al soddisfacimento del proprio credito. Tale rischio deve essere valutato considerando che il creditore opponente è creditore della società scindenda, quindi valutando, da un lato, le possibilità di soddisfacimento del credito avendo come riferimento le garanzie economico-patrimoniali che offre tale società prima ed indipendentemente dalla scissione e, dall’altro, le garanzie che offrirebbe, dopo la scissione, la società che rimarrebbe (la scissa) o diverrebbe (la beneficiaria) debitrice». Nel caso de quo, l’opposizione è stata accolta avendo il creditore dimostrato la mancanza di garanzie in caso di scissione a causa di una crisi del mercato di riferimento della società debitrice e delle disposizioni del progetto di scissione volte a favorire i soci della scissa.