<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

05/10/2021 - Perdita capitale sociale s.r.l.: i soci sono responsabili per le proprie omissioni.

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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Il Tribunale di Torino, con sentenza del 27 aprile 2020, n. 1450, ha affermato che i soci di una s.r.l. sono responsabili dei danni cagionati da illecita prosecuzione dell’attività d’impresa, nel caso in cui non abbiano adottato le corrette contromisure a seguito di una perdita integrale del capitale sociale. Nel caso de quo, una s.r.l. chiudeva l’esercizio con una perdita tale da azzerare il capitale sociale, senza che venissero intraprese le misure prescritte dal legislatore. In conseguenza di ciò, la società veniva prima messa in liquidazione e poi dichiarata fallita; il curatore agiva in giudizio per ottenere il risarcimento del danno non solo nei confronti di colui che aveva il potere gestorio, ma anche dei soci ai sensi dell’art. 2476, comma 8 c.c. per la prosecuzione dell’attività e il conseguente aggravamento del dissesto societario. Il Tribunale di Torino, accogliendo la domanda della curatela, ha evidenziato come non solo l’amministratore – reo di non aver rispettato quanto stabilito agli artt. 2484 e 2487 c.c. – ma anche i soci risultino responsabili per il dissesto della società: a tal proposito, è necessario attestare l’intenzionalità nel commettere gli atti dannosi. A riguardo, è stata ritenuta condivisibile l’interpretazione secondo cui “l’intenzionalità” richiesta dalla legge sussiste laddove il socio sia consapevole dell’antigiuridicità dell’atto, inteso come atto contrario alla legge o allo statuto o esercitato in modo abusivo. Nel valutare tale aspetto deve essere posta attenzione alla condotta antigiuridica e non al danno stesso, non potendosi ravvisare un’ipotesi di dolo specifico; inoltre, devono essere prese in considerazione tutte le manifestazioni di volontà espresse dai soci, anche quelle non istituzionali. Nel caso di specie, il Tribunale di Torino ha evidenziato come fosse chiaro l’azzeramento del capitale a causa delle perdite e come non siano state messe in atto misure adeguate, le quali non costituiscono una mera facoltà ma attività dovute. Infine, la pronuncia ha ritenuto accettabile per la quantificazione del danno il criterio della differenza dei netti patrimoniali.