argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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L’Agenzia delle Entrate, con Risposta ad Interpello del 5 settembre 2021, n. 579 ha chiarito che per le prestazioni di servizi attive rese ante fallimento e pagate in seguito all’apertura della procedura concorsuale l’esigibilità dell’IVA e l’obbligo di fatturazione si verificano con il pagamento. Per le operazioni passive, trovano applicazione i principi già stabiliti con Circolare n. 1/2018, che prevede il diritto alla detrazione al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui è sorto il diritto alla detrazione, con la duplice condizione dell’esigibilità dell’imposta e della disponibilità materiale di una valida fattura.