argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con ordinanza 23 novembre 2020, n. 272, depositata il 12 gennaio 2021, ha chiarito che, in caso di fallimento, non può proseguire l’espropriazione forzata di crediti presso terzi, ma ciò non comporta l’improseguibilità di un eventuale giudizio – promosso prima della dichiarazione di fallimento – volto all’accertamento del debito del terzo nei confronti dell’esecutato. Il provvedimento del giudice dell’esecuzione produce i suoi effetti sulla procedura esecutiva, ma non dispiega effetti in merito all’an e al quantum del debito del terzo; al più potrebbe verificarsi il venir meno dell’interesse del creditore procedente, con cessazione della materia del contendere.