argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con sentenza del 27 novembre 2020, n. 17358, depositata il 17 giugno 2021, ha ribadito che per la compensabilità dei crediti e debiti erariali non rileva il momento in cui il credito diventa esigibile, ma occorre verificare la genesi delle posizioni contrapposte. In particolare, possono essere compensati – nel fallimento come nel concordato – i debiti e i crediti erariali sorti prima dell’apertura della procedura e i debiti e i crediti erariali sorti durante la procedura.