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La Corte di Cassazione, con sentenza del 27 aprile 2021, n. 21826, depositata il 29 luglio 2021, è intervenuta in tema di opposizione allo stato passivo. In particolare, la Suprema Corte – allineandosi all’orientamento di legittimità nel tempo delineatosi – ha affermato che il giudizio di opposizione al decreto che rende esecutivo lo stato passivo non può essere equiparato ad un giudizio di appello, attesa la sua natura di procedimento sommario e incidentale al procedimento di formazione dello stato passivo. Pertanto, tale giudizio trova integrale disciplina negli artt. 98 e 99 l.f. e non anche negli artt. 339 e ss. c.p.c. e, per quel che interessa, nell’art. 347 c.p.c., che dispone l’obbligo di deposito di copia autentica del provvedimento impugnato; la mancata produzione del decreto di esecutività dello stato passivo non costituisce – quindi – causa di improcedibilità del giudizio di opposizione. Conseguentemente, il deposito di copia autentica del decreto del giudice delegato potrà avvenire in qualsiasi momento oppure potrà essere officiosamente acquisito dal giudice dell’opposizione mediante consultazione del fascicolo fallimentare o versato agli atti dalla parte offíciosamente sollecitata dal giudice.