argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con ordinanza del 23 febbraio 2021, n. 21991, depositato il 30 luglio 2021, ha stabilito che la mancata comparizione, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, del creditore opponente non determina l’estinzione per improcedibilità del giudizio instaurato. Ciò in quanto – ribadisce la Suprema Corte – l’opposizione al decreto che rende esecutivo lo stato passivo, ancorché avente natura impugnatoria, non è equiparabile all’ordinario giudizio di appello; ad esso non è, quindi, applicabile il codice di rito e, in particolare, l’art. 348 c.p.c., che dispone la dichiarazione di improcedibilità anche d’ufficio del giudizio per mancata comparizione dell’appellante nell’udienza – successiva alla prima – fissata dal giudice.