argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con ordinanza dell’8 marzo 2021, n. 22454, depositata il 6 agosto 2021, ha affermato che l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti rappresenta, ai sensi dell’art. 161, comma 6, l.f., un requisito di ammissibilità della domanda di concordato preventivo con riserva. Pertanto, l’omesso deposito da parte del debitore comporta la declaratoria di inammissibilità della domanda per radicale carenza informativa iniziale. Anche in tale caso, il tribunale deve convocare, ai sensi dell’art. 162, comma 2, l.f. il debitore, affinché quest’ultimo possa svolgere le proprie difese.