<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

05/10/2021 - Criterio per la quantificazione del danno: ammessa la differenza tra passivo accertato e attivo liquidato.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con ordinanza del 4 maggio 2021, n. 25664, depositata il 22 settembre 2021, ha affermato che, ai fini della quantificazione del danno per mala gestio addebitabile all’amministratore di una società dichiarata fallita, è legittimo l’utilizzo della differenza tra il passivo accertato e l’attivo realizzato in sede fallimentare, purché sia stato dimostrato il rapporto di causalità astrattamente esistente tra la condotta dell’amministratore e il deficit patrimoniale e siano state motivate le ragioni che hanno impedito la quantificazione del danno sulla base degli specifici effetti dannosi riconducibili all’operato dell’amministratore.