argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con ordinanza del 2 marzo 2021, n. 24064, depositata il 7 settembre 2021, in tema di ammissione al passivo del credito vantato dal sindaco della società fallita, ha chiarito che, qualora il curatore ne abbia escluso l’ammissione, sollevando l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. degli obblighi di vigilanza di cui agli artt. 2403 e 2407 c.c., e l’inadempimento sia stato dettagliatamente descritto dalla curatela, è onere del sindaco, ai fini dell’ammissione del proprio credito, provare di aver esattamente adempiuto. In assenza di tale prova, il credito non può essere ammesso al passivo. Nel caso di specie, veniva contestata al sindaco l’omissione di un comportamento attivo volto a far cessare la condotta dell’organo amministrativo sostanziatasi nell’irregolare tenuta della contabilità, nella non corretta redazione dei bilanci e nella conseguente non emersione della causa di scioglimento della società.