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La Corte di Cassazione, con ordinanza del 25 maggio 2021, n. 22666, depositata l’11 agosto 2021, è intervenuta sul tema della compensabilità di un credito di un soggetto verso il fallito con un debito – del medesimo soggetto – verso la massa dei creditori. Tale intervento della Suprema Corte, seguendo l’orientamento giurisprudenziale prevalente sul tema, ha rilevato come l’accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare, inerente a somme corrisposte dal fallito, determina il sorgere di un credito della massa dei creditori; tale credito non può essere compensato con crediti verso il fallito, vantati dal soggetto nei cui confronti l’azione revocatoria è stata esperita, ancorché ammessi al passivo fallimentare. La Suprema Corte ribadisce infatti che la compensazione è riconosciuta solo tra debiti e crediti nascenti da rapporti direttamente intercorsi con il fallito.