Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

05/10/2021 - Consecutio procedurarum applicabile anche alla procedura di amministrazione straordinaria.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con sentenza del 25 marzo 2021, n. 24632, depositata il 13 settembre 2021, ha chiarito che, in caso di consecuzione tra più procedure concorsuali, il calcolo a ritroso del periodo sospetto per l’esperibilità delle azioni revocatorie fallimentari decorre dalla data di ammissione alla prima di esse, purché lo iato temporale non sia irragionevole. Tenuto conto della sua portata generale, il principio de quo trova applicazione anche in caso di consecuzione tra la procedura di concordato preventivo e quella di amministrazione straordinaria, a condizione che la situazione di dissesto dell’impresa sia la medesima, cosicché possa dirsi realizzata una continuità causale e concettuale tra le procedure.