argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con ordinanza del 23 aprile 2021, n. 26573, depositata il 30 settembre 2021, ha chiarito che lo scioglimento ex art. 81 l.f. del rapporto contrattuale per intervenuto fallimento dell’appaltatore ha efficacia ex nunc. Pertanto, l’appaltatore ha facoltà di richiedere al committente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e il committente può opporre l’inadempimento, se afferente a prestazioni anteriori al fallimento, quale l’esecuzione non a regola d’arte dell’opera da parte dell’impresa in bonis. Di contro, il committente non può eccepire nei confronti del fallimento l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., in quanto tale norma, legittimando la sospensione della prestazione della parte non inadempiente, presuppone l’esistenza di un contratto.