argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con Sentenza del 29 gennaio 2019, n. 8230, depositata in data 22 marzo 2019, ha chiarito che la nullità degli atti giuridici meglio declinata nel T.U dell’Edilizia e rientrante tra le cause di nullità di cui all’art. 1418, comma 3, c.c., è definita come nullità “testuale”. Tale fattispecie è relativa agli atti tra vivi con effetti reali previsti nella disposizione normativa, sanzionandone con la nullità quelli che non includono gli estremi del titolo abilitativo dell’immobile. Tuttavia, non è sufficiente, ai fini della validità, la semplice menzione degli estremi del suddetto titolo, in quanto esso deve realmente esistere ed è necessario che sia senza dubbio riferibile all’immobile menzionato.