argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale
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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 12 giugno 2018, n. 6628, ha precisato che la controversia tra una società di capitali e un suo consigliere di amministrazione, avente ad oggetto la richiesta da parte di quest’ultimo del pagamento di somme dovute quale compenso dell’incarico svolto, non segue il rito processuale del lavoro ma quello ordinario. In particolare, non trattandosi di rapporto assimilabile né a un contratto d’opera, né a un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato, la causa deve radicarsi dinnanzi alla sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale del luogo in cui ha sede la società convenuta e ove sono state concretamente svolte dall’attore le funzioni di amministratore.