argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con la circolare 17 settembre 2021 n. 137, l’INPS ha fornito i chiarimenti sulla determinazione dell’importo del c.d. ticket di licenziamento, introdotto dall’art. 2, commi da 31 a 35, della Legge n. 92/2012, che prevede, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto alla NaSpI, a carico del datore di lavoro una somma pari al 41% del massimale mensile NaSpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Il contributo è pertanto scollegato dall’importo della prestazione individuale ed è dovuto in misura identica per i lavoratori part-time o per quelli full-time. È necessario prioritariamente determinare l’anzianità lavorativa del lavoratore licenziato; il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale, maturati dal lavoratore nel limite massimo di trentasei mesi.