argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con la risposta all’interpello 15 settembre 2021 n. 590, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il requisito del soggiorno nel Paese estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi, necessario ai fini dell’applicabilità della retribuzione convenzionale, non si ritiene rispettato qualora in tale arco temporale il dipendente distaccato all’estero svolga la prestazione lavorativa in Italia in smart working, soggiornando, pertanto, all’estero per un periodo non superiore a 183 giorni. L’Agenzia ha chiarito, infatti, che lo svolgimento in Italia dell’attività lavorativa in smart working comporta la presenza fisica del dipendente in tale Paese, con la conseguenza che non risulterebbe rispettato il requisito previsto dalla normativa applicabile. Il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.