argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale
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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella Sentenza del 19 dicembre 2018 (C-17/2018), ha affermato che non rientra nella nozione di “trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni”, ai sensi dell’art. 19 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (cd. Direttiva IVA), l’operazione di concessione in locazione di un immobile destinato a un esercizio commerciale – unitamente a tutti i beni strumentali e di inventario necessari per l’esercizio dell’attività – al locatario che prosegue l’attività del locatore utilizzando la stessa denominazione sociale. La Corte UE ha inoltre precisato che la locazione di un bene immobile destinato a un esercizio commerciale, dei beni strumentali e di inventario necessari per lo svolgimento dell’attività, costituisce una prestazione unica nella quale la locazione dell’immobile rappresenta la principale e, per questo, si colloca fuori dalla nozione di trasferimento d’azienda.