argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con la circolare 9 settembre 2021 n. 24, l’INAIL ha fornito i chiarimenti in merito al regime sanzionatorio per la violazione dell’obbligo di denuncia degli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni, di cui all’art. 53, comma 1, del D.P.R. n. 1124/1965, il cui accertamento è di competenza del medesimo Istituto. In particolare, l’INAIL ha precisato che per i casi di malattia-infortunio da Covid-19 la violazione dell’obbligo di presentazione della denuncia nei termini di legge presuppone che il datore di lavoro sia a conoscenza che l’evento è qualificabile come infortunio sul lavoro anziché come malattia di competenza dell’INPS, pertanto il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l’astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio. L’obbligo della denuncia tramite i servizi telematici non si applica ai datori di lavoro per gli infortuni accaduti ai lavoratori domestici.