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Con la sentenza 22 settembre 2021 n. 25732, la Corte di Cassazione ha chiarito che occorre distinguere tra i controlli a difesa del patrimonio aziendale che riguardano tutti i dipendenti (o gruppi di dipendenti) nello svolgimento della loro prestazione di lavoro che li pone a contatto con tale patrimonio, controlli che dovranno necessariamente essere realizzati nel rispetto delle previsioni dell’art. 4 novellato della Legge n. 300/1970 in tutti i suoi aspetti, e i controlli difensivi “in senso stretto”, diretti ad accertare specificamente condotte illecite ascrivibili - in base a concreti indizi - a singoli dipendenti, anche se questo si verifica durante la prestazione di lavoro. La Suprema Corte ha chiarito che questi ultimi controlli, anche se effettuati con strumenti tecnologici, non avendo ad oggetto la normale attività del lavoratore, si situano, nonostante l’intervenuta modifica dell’art. 4, all’esterno del perimetro applicativo di tale disposizione.