argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il Cons. Stato, Sez. VI, con sentenza 21 settembre 2021, n. 6421, ha affermato che è inammissibile un ricorso per revocazione ex art. 395, co. 1, n. 4 c.p.c., ove il ricorrente si sia doluto del fatto di non aver mai rinunciato alla domanda di annullamento di una ordinanza di demolizione e del fatto che, dalla motivazione della sentenza, risulta erroneamente la rinuncia a detta domanda, nel caso in cui tale rinuncia risulti, invece, formalmente riportata a verbale di udienza; difatti: il verbale d’udienza è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso; nel caso in esame non risulta proposta la querela di falso nei confronti di detto verbale e il rimedio della revocazione non può sopperire al fine di ottenere un analogo risultato visto che costituisce ius receptum che per superare il carattere fidefacente degli atti pubblici la querela di falso è necessaria anche qualora si ritenga che l’immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza del pubblico ufficiale, con la sola eccezione – che tuttavia nel caso di specie non si è concretizzata – del caso in cui dallo stesso contesto dell’atto risulti in modo evidente l’esistenza di un mero errore materiale compiuto da questi nella redazione del documento.