argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale
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Il Tribunale di Milano, con Ordinanza del 30 giugno 2018, ha affermato che, ove lo statuto di una società per azioni preveda un termine di durata eccessivo (cioè di durata tale da superare qualsiasi orizzonte previsionale di sopravvivenza anche per un soggetto collettivo), in caso di esercizio del diritto di recesso trova applicazione la disciplina dettata in tema di società contratte a tempo indeterminato e non rileva l’eventuale modifica statutaria volta a ridurre tale termine, una volta che il recesso sia stato esercitato. Il Tribunale ha anzi osservato che la riduzione del termine di durata della società giustifica, a sua volta, il diritto di recesso, in quanto integra l’ipotesi dell’eliminazione di una causa di recesso, ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. e), c.c.