Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

05/10/2021 - Ulteriori chiarimenti circa il rapporto tra crisi di liquidità e omesso versamento delle imposte in una recente pronuncia della Corte di Cassazione

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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Con l’ordinanza n. 15415 del 3 giugno 2021, la Corte di Cassazione si è nuovamente espressa sulla possibilità che una situazione di crisi di liquidità possa costituire “causa di forza maggiore”, esimente idonea a evitare l’applicazione delle sanzioni relative all’omesso versamento di imposte. L’ordinanza ha stabilito, richiamando la precedente giurisprudenza della Corte, che ai fini dell’applicazione delle sanzioni oltre alla volontarietà del comportamento sanzionato è richiesta anche la consapevolezza del contribuente, e il comportamento di quest’ultimo non deve essere necessariamente doloso ma quantomeno negligente: è sufficiente infatti la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa. È infatti il contribuente che deve provare l’assenza di colpa o dolo, e detta prova va distinta da quella della buona fede (rilevante solo se l’agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l’ignoranza dei presupposti dell’illecito e dunque non superabile con l’uso della normale diligenza). Più in dettaglio la Corte rileva che, nella fattispecie della crisi di liquidità addotta dal contribuente, il contribuente dovrà provare non solo la non imputabilità all’impresa dello stato di crisi, ma anche “che tale crisi non sarebbe stata altrimenti fronteggiabile tramite il ricorso, da parte dell’imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto (non ultimo, il ricorso al credito bancario). In altri termini, il ricorrente che voglia giovarsi in concreto dell’ esimente, evidentemente riconducibile alla forza maggiore, dovrà dare prova che non gli sia stato altrimenti possibile reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, atte a consentirgli di recuperare la necessaria liquidità, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili