argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Cassazione ha ribadito che le fatture prive dell’indicazione della natura, qualità e quantità delle prestazioni oggetto di fatturazione non sono documenti idonei a legittimare la deducibilità dei relativi costi, neppure in presenza di altre circostanze quali l’indicazione, da parte del soggetto emittente le fatture, dell’esistenza di un rapporto commerciale pluriennale con il destinatario. Infatti, i requisiti previsti dal D.P.R. n. 633/1972 (art. 21, comma 2, lett. g), ovverosia inter alia l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione, “rispondono ad una oggettiva finalità di trasparenza e di conoscibilità essendo funzionali a consentire l’espletamento delle attività di controllo e verifica da parte dell’amministrazione finanziaria e, segnatamente, in questa ottica, a rendere possibile l’esatta e precisa identificazione dell’oggetto della prestazione”. È pur vero che i costi e le spese afferenti ricavi non imputati al conto economico possono essere comunque dedotti se risultano da “elementi certi e precisi”, ma a tal fine è necessario che il contribuente fornisca concreti elementi di prova, non mediante affermazioni, di carattere generale o il richiamo a semplici presunzioni, e pertanto non è sufficiente la “dichiarazione resa dal soggetto che aveva emesso le fatture, il quale aveva dichiarato di avere avuto un rapporto decennale con la società contribuente”.