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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25071 del 16 settembre 2021, ha nuovamente ribadito che la riforma dell’articolo 20 del D.P.R. 131/1986 da parte dell’art. 1 co.87 della l. 205/17 (1. di bilancio 2018), e dell’articolo 1, comma 1084 della 1. 145/18 (1. di bilancio 2019), la quale in sintesi stabilisce l’esclusione, dal processo di qualificazione dell’atto, degli elementi extratestuali e di collegamento negoziale, si rende applicabile - fermi i rapporti di registrazione ormai esauriti o coperti dal giudicato - anche agli atti negoziali posti in essere, prima del 1° gennaio 2018. Di conseguenza, nella fattispecie oggetto della sentenza, è indubbio che nella specie si verta proprio di collegamento negoziale “e non di mera riqualificazione ‘per intrinseco’ del solo atto presentato per la registrazione”, e ciò “appare oggi necessario e sufficiente ad escludere il legittimo ricorso, da parte dell’amministrazione finanziaria, all’istituto ex art. 20 cit.”.