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La sentenza n. 34645 del 20 settembre 2021 della Suprema Corte ha disposto, richiamando precedente giurisprudenza, che in caso di compensazione di crediti inesistenti si configura il reato di cui all’art. 10-quater del d.lgs. n. 74/2000 sia in capo all’amministratore di fatto, sia in capo all’amministratore di diritto, anche di recente nomina, in quanto l’amministratore di fatto sarebbe il “titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l’azione dovuta, mentre l’amministratore di diritto, come mero prestanome, è responsabile del medesimo reato a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento […] a condizione che ricorra l’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice”. Peraltro, la Corte rileva che è “sufficiente ad integrare l’elemento soggettivo richiesto, anche la condotta di accettazione della carica di amministratore nella consapevolezza delle criticità societarie, e tale certamente doveva risultare, all’evidenza, la compensazione operata nel 2015 con un credito IRES 2010, trattandosi di anno di imposta nel quale la società […] non era ancora in vita e che quindi non poteva di certo essere ipotizzato esistente un credito di imposta legittimamente usufruibile dalla stessa anche da parte di un amministratore da poco nominato”.