<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

05/10/2021 - La Suprema Corte si esprime sull’unicità del reato di dichiarazione fraudolenta in presenza di una pluralità di fatture o altri documenti

argomento: News del mese - Diritto Tributario

Articoli Correlati: dichiarazione fraudolenta - pluralità di documenti

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 28437 del 22 luglio 2021) qualora un contribuente sia condannato in via definitiva per il reato di dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, in quanto aveva indicato nelle dichiarazioni annuali elementi passivi fittizi mediante fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, allo stesso contribuente non potrà essere contestato il medesimo reato, per lo stesso anno d’imposta, con riferimento a fatture provenienti da soggetti diversi da quelli che avevano emesso i documenti presi in considerazione nel precedente procedimento. Infatti, dato che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione, e non nel momento in cui detti documenti vengano registrati in contabilità, ne deriva necessariamente che, in caso di un’unica dichiarazione fraudolenta, “unico è il reato commesso pur se i documenti utilizzati siano plurimi o abbiano diversi destinatari”. La Corte rileva al riguardo che “l’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 prevede un’unica incriminazione per il soggetto che pone in essere una dichiarazione fraudolenta, sia che si avvalga di un solo documento, sia che utilizzi una pluralità di fatture o altri documenti, a nulla rilevando che le fatture o gli altri documenti siano diversi ed abbiano diversi destinatari; e ciò perché il reato non si perfeziona con la semplice registrazione del documento che sarà poi utilizzato ma con la dichiarazione riferita a quella specifica intera annualità e con l’indicazione nell’ambito della suddetta dichiarazione, di elementi passivi fittizi inseriti nella contabilità”.