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Articoli Correlati: Utilizzo in compensazione di crediti d’imposta inesistenti - art. 10-quater d.lgs. 74/2000 - dichiarazione IVA
La Corte di cassazione con la sentenza n. 32859/21 del 6 settembre 2021 ha stabilito che il delitto di indebita compensazione si consuma con l’utilizzo dell’F24 in compensazione e la presentazione dell’ultimo F24 dell’anno anche se non è stata presentata la dichiarazione IVA relativa all’anno al periodo d’imposta. La Terza Sezione Penale, con la sentenza in oggetto, ha affermato che l’indebita compensazione di cui all’articolo 10 quater del decreto legislativo 74/2000, «non presuppone la presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione annuale a differenza di quello di dichiarazione infedele di cui all’articolo 4 del medesimo decreto citato, in cui il mendacio del contribuente si esprime proprio nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o all’Iva; il reato, infatti, si consuma al momento della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l’utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell’indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale».