<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

05/10/2021 - Caporalato e “stato di bisogno”.

argomento: News del mese - Diritto Penale

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Con sentenza n. 24441 del 22 giugno 2021, la Quarta Sezione penale della Suprema Corte, ha chiarito che «nell’art. 603-bis c.p., il legislatore ha scelto di utilizzare la locuzione “stato di bisogno”, già usata nel nostro ordinamento con riferimento ad istituti civilistici ed altri reati (quali, ad esempio, l’usura nell’originaria configurazione), e non quella “posizione di vulnerabilità”, di matrice sovranazionale (cfr. art. 3 del Protocollo traffiking e la nota dei lavori preparatori; art. 2 direttiva 2011/36/EU), che, nell’art. 1 della decisione del Consiglio Cee 19 luglio 2002, n. 629, sulla lotta alla tratta degli esseri umani, viene definita come quella situazione in cui la persona non abbia altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima. Al contrario, nella formulazione dell’art. 600 c.p., (riduzione o mantenimento in schiavitù e servitù), si è fatto espressamente riferimento alla “posizione di vulnerabilità” della vittima». A tal riguardo, la Corte ha sottolineato che si tratta di una scelta lessicale rilevante, giacché ai fini della sussistenza del delitto in esame «non occorre indagare sulla sussistenza di una posizione di vulnerabilità, da intendersi, secondo le indicazioni sovranazionali, come assenza di un’altra effettiva ed accettabile scelta, diversa dall’accettazione dell’abuso»; sicché «lo stato di bisogno va identificato non con uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo e, cioè una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, in grado di limitare la volontà della vittima, inducendola ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose».