argomento: News del mese - Diritto Penale
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Con sentenza n. 24915 del 30 giugno 2021 (ud. 10 giugno 2021), la Quarta Sezione penale della Suprema Corte ha evidenziato che «il coordinatore per l’esecuzione ha una posizione di garanzia che non va confusa con quella del datore di lavoro. Egli ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto). L’unica eccezione è costituita dalla previsione di cui all’art. 92 lett. f) d.lgs. 81/08 secondo cui egli, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, ed evidentemente immediatamente percettibile, è tenuto a sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Il coordinatore per l’esecuzione, in altri termini, non è il controllore del datore di lavoro, ma il gestore del rischio interferenziale».