Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

05/10/2021 - Dovere di diligenza e diligenza doverosa: autonomia concettuale e conseguenze

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Quarta Sezione penale della Suprema Corte, con Sentenza n. 32899 del 6 settembre 2021 (ud. 8 gennaio 2021), ponendosi nel solco della recente riflessione teorica sulla «alterità concettuale tra “dovere di diligenza”, inteso quale situazione giuridica soggettiva di dovere e più precisamente quale “dovere di adottare le cautele opportune per evitare il verificarsi degli eventi dannosi”, e “diligenza doverosa”, intesa come contenuto della predetta situazione giuridica soggettiva», ha sottolineato che «il primo è posto da norme (di dovere), le quali vietano di agire in modo imprudente oppure impongono di agire in modo diligente; nella forma concettuale, tali norme non specificano le concrete modalità comportamentali che valgono a soddisfare la prescrizione di astenersi da un agire imprudente o di agire in modo diligente. Tale specificazione viene dalle regole cautelari, che identificano per l’appunto la diligenza doverosa. Da una diversa prospettiva si è affermato che fanno parte dello status del cittadino (o di speciali status riconosciuti dall’ordinamento) “doveri giuridici logicamente preesistenti rispetto alla tipicità” i quali definiscono la sfera di competenza alla quale va ricondotto il giudizio sul comportamento colposo; la regola cautelare concretizza, nella situazione data, quei doveri, definendo il livello di diligenza atteso». Da questa classificazione, la Suprema Corte ha tratto lo spunto per ricordare gli effetti che ne derivano e, in particolare, per sottolineare che «mentre il dovere di diligenza deve fondarsi su norme giuridiche di necessaria fonte legale, che come tali sottostanno ai principi costituzionali in materia penale (e ciò le rende sensibili al fenomeno della successione di leggi penali nel tempo), le regole cautelari non sono necessariamente giuridiche e, trovando origine la loro validità ed efficacia nell’effettiva attitudine preventiva, non risentono delle vicende concernenti l’eventuale forma della loro positivizzazione. Vale, al loro riguardo, il principio “veritas, non auctoritas facit legem”. Inoltre, anche in presenza di una regola cautelare contenuta in fonti formali (tanto legislative che sub-legislative), saliente è la reale efficacia preventiva della misura indicata (per quanto, viene da aggiungere, la positivizzazione rappresenti un forte indizio a favore); il che permette di confinare nell’irrilevanza l’eventuale vizio dell’atto che ad essa dà veste formale. Infine, la regola cautelare positiva può non esaurire il novero delle cautele doverose, se il patrimonio scientifico ed esperienziale ha sedimentato pertinenti regole cautelari non ancora positivizzate»;