argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte d’Appello di Genova, con Sentenza del 21 novembre 2018, n. 111, depositata in data 23 novembre 2018, ha affermato che in caso di emissione di un decreto di inammissibilità di una proposta concordataria sulla base delle risultanze di un’attività istruttoria disposta d’ufficio, occorre in ogni caso consentire al debitore il contraddittorio ai sensi dell’art. 162, comma 2, l.f.; in mancanza, si è in presenza di una violazione del diritto di difesa del debitore. La Corte d’Appello, revocando il fallimento e dichiarando ammissibile la procedura di concordato preventivo, ha altresì affermato che la valutazione in ordine alle prospettive di soddisfazione dei creditori – sulla base di stime prudenziali –, essendo una questione di fattibilità economica, non può che essere rimessa alla valutazione dei creditori.