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Con sentenza n. 35510 del 27 settembre 2021 (ud. 20 maggio 2021), la Quarta Sezione penale della Suprema Corte ha chiarito che «è perseguibile in base alla legislazione italiana e davanti al giudice italiano la violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro accertata a bordo di una nave battente bandiera straniera, quando detta violazione, ed i conseguenti effetti lesivi, non abbiano interessato gli appartenenti alla c.d. “comunità navale” sottoposta, come tale, alla giurisdizione dello Stato cui la nave appartiene», bensì estranei a tale comunità quali i lavoratori italiani. Più in generale, la Suprema Corte ha ribadito che «il datore di lavoro che incarica un dipendente di svolgere determinate attività lavorative all’esterno della propria azienda, ha l’obbligo di verificare la sicurezza del luogo di lavoro, di valutare i rischi presenti, di fornire al dipendente i necessari ed idonei strumenti di protezione individuale, di formare ed informare adeguatamente lo stesso sui rischi specifici dell’attività lavorativa in quel luogo», nonché, di vigilare sull’osservanza delle disposizioni aziendali in materia di uso dei dispositivi di sicurezza». Sicché, osserva la Corte, «la dislocazione all’estero del cantiere costituisce un fattore del tutto irrilevante, inidoneo di per sé ad escludere l’operatività degli obblighi incombenti sul datore di lavoro […], in quanto egli risponde dell’infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali siano chiamati ad operare i dipendenti, e della formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte».