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La Corte di Cassazione, con ordinanza del 7 ottobre 2021, n. 27227, ha ritenuto lecito l’inserimento delle opzioni put e call nei patti parasociali anche se violano il patto leonino di cui all’art. 2265 c.c., qualora si tratti di un accordo con caratteristiche meritevoli di tutela. Sul punto, la Suprema Corte ha ritenuto valido il contratto per la natura temporanea del diritto di opzione (era previsto un termine per l’esercizio del diritto) e per la durata nel tempo dell’esonero. Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che il patto è lecito se comporta un trasferimento del rischio che è “puramente interno fra un socio o un altro socio o un terzo, allorché non alteri la struttura e la funzione del contratto sociale, né modifichi la posizione del socio in società, e dunque non abbia nessun effetto verso la società stessa” (dunque il patto deve esplicare i propri effetti solo tra i soci e non verso la società).