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La Corte di Cassazione, con sentenza del 14 ottobre 2021, n. 37453, ha affermato che l’assunzione della carica di amministratore di “diritto” non è sufficiente a configurare – senza la prova dell’elemento soggettivo – la responsabilità penale per concorso in disegni criminosi dell’amministratore di fatto. Nello specifico la Suprema Corte ha precisato che non sussiste un automatismo tra carica ricoperta e responsabilità penale, come se quella dell’amministratore di diritto fosse una “responsabilità di posizione”. Infatti, oltre a dover accertare il nesso di causalità tra omissione ed evento, si deve dimostrate in capo all’amministratore di diritto “l’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice”, provando in maniera adeguata e coerente il “principio di personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27 Costituzione”.