argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: prescrizione - concordato preventivo
La Corte di Cassazione, con Sentenza del 4 dicembre 2018, n. 5663, depositata in data 26 febbraio 2019, ha precisato che, nell’ambito di un concordato preventivo con cessione dei beni, la sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941, comma 1, n. 6 c.c. non può essere estesa ai rapporti tra il debitore e i creditori della procedura. Infatti, il liquidatore giudiziale non ottiene la proprietà dei beni, né l’amministrazione ordinaria, ma dispone esclusivamente dei poteri di gestione necessari per la loro liquidazione e – pertanto – manca il presupposto individuato dal legislatore per la sospensione. Il liquidatore non acquisisce un potere di amministrazione generale, ma esclusivamente poteri finalizzati alla cessione dei beni e gli stessi, se da un lato sono volti alla cura degli interessi di tutte le parti in causa (creditori e debitori), dall’altro sono completamente svincolati dalla volontà dei soggetti interessati e rimessi alla determinazione del tribunale.