argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale
Articoli Correlati: deleghe - revoca - consiglio di amministrazione
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 19 maggio 2021, n. 4240, ha affermato che il venir meno del rapporto fiduciario tra l’organo ammnistrativo e i suoi delegati può giustificare la revoca, qualora la condotta del delegato si ponga in oggettivo contrasto con le linee d’azione condivise da tutto l’organo amministrativo. Il Tribunale – dopo aver ricordato che l’orientamento giudiziale prevalente ritiene che il silenzio dell’art. 2381 c.c. debba essere interpretato nel senso che la revoca della delega conferita all’amministratore delegato debba essere assistita da “giusta causa” (salvo il risarcimento dei danni eventualmente patiti) – ha evidenziato che laddove “la giusta causa” si concretizza in “circostanze o fatti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto e tali da elidere l’affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e capacità dell’amministratore”, nei rapporti interni al consiglio di amministrazione può ritenersi sufficiente: i) il rispetto di adeguate formalità a tutela del diritto all’informazione del singolo consigliere, garantendo un effettivo contradditorio tra le parti; ii) l’esternazione di un ragionevole motivo da valutarsi in ottica meramente oggettiva (interesse della società) che “come tale possa essere apprezzato anche all’esterno, al fine di evitare soprusi, dovendosi in ogni caso anteporre l’interesse all’efficace funzionamento dell’organo, rispetto alle esigenze personali dei singoli membri”.