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La Corte di Cassazione, con sentenza del 15 ottobre 2021, n. 28423 ha affermato che è legittimo l’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria nel caso in cui vi sia la consapevolezza del debitore alienante e del terzo acquirente della diminuzione della garanzia generica dovuta al depauperamento della consistenza patrimoniale del debitore medesimo, non essendo necessaria una collusione tra le parti. Nel caso de quo, una persona fisica ricorreva per Cassazione chiedendo, sulla premessa di un grosso credito vantato, la dichiarazione di nullità per simulazione dell’atto di vendita della quota di un bene immobile alienato nei confronti del fratello e, in via subordinata, la dichiarazione d’inefficacia del trasferimento ex art. 2901 c.c. La Suprema Corte ha osservato come, sia in primo sia in secondo grado, vi siano state omissioni valutative per ciò che concerne il compendio istruttorio e i titoli esecutivi; inoltre, la Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado che si è limitata a valutare il caso concreto facendo riferimento soltanto alla disparità fra il valore dei beni della compravendita e il prezzo di mercato. La Corte di Cassazione, ritenendo fondato il ricorso e integrati i presupposti per l’azione revocatoria ordinaria, ha affermato che «[…] il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste nell’insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia; è invece rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale […]».