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La Corte di Cassazione, con sentenza del 29 luglio 2021, n. 21833, ha affermato che la lesione del diritto d’autore, nella sua componente materiale e in quella morale, può condurre all’emersione di un danno sia patrimoniale sia non patrimoniale. Con particolare riferimento al danno morale, la Suprema Corte ha affermato come «la violazione di un diritto di esclusiva, che spetta all’autore ai sensi dell’art. 12 I. aut. –analogamente a quella di un diritto assoluto o di un diritto personale – costituisce danno in re ipsa, senza che incomba al danneggiato altra prova che non quella della sua estensione: la quale, peraltro, resta necessaria, posto che la presunzione circa l’esistenza del danno opera in merito all’an debeatur, non anche all’entità del danno ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione dello stesso per equivalente pecuniario». Ciò significa che il pregiudizio al diritto morale d’autore conduce sempre ad un danno morale presunto, ma la liquidazione del risarcimento in via equitativa non può essere automatica essendo necessario fornire al giudice elementi valutativi concreti