argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 2 luglio 2018, n. 26003, depositata in data 17 ottobre 2018, ha affermato che nella domanda di ammissione al passivo in surroga o in via di regresso effettuata dal coobbligato del debitore principale fallito per un pagamento effettuato in seguito alla dichiarazione di fallimento, deve essere dimostrata l’integrale soddisfazione del creditore già insinuato. In particolare, la Suprema Corte afferma che l’art. 61, comma 2 l.f., riferito all’azione di regresso, è applicabile anche all’azione di surrogazione e è sia rilevante la circostanza che il pagamento effettuato dal coobbligato o fideiussore abbia estinto la pretesa creditoria del creditore comune nei confronti della procedura.